sabato 26 luglio 2008

L'essenza dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Tra i tanti principi costituzionali riguardanti la giustizia che sono oggetto delle annunciate intenzioni di ammodernamento vi è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale.

L'art. 112 Cost. , con poche e chiare parole, stabilisce “ Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale”.

Che vuol dire e, soprattutto, qual è la differenza rispetto a qualsiasi diversa attività dello Stato, ad esempio nel settore dell'amministrazione, che pure è dominato dal principio di legalità e di imparzialità (art. 97 Cost.)?

Per spiegarlo nulla di meglio di un esempio concreto.


Se un vigile urbano nota due vetture, una affianco all'altra, entrambe in divieto di sosta, egli è senz'altro obbligato a “fare la multa” ad entrambi gli automobilisti indisciplinati. Se si accorge dell'infrazione e non la sanziona, verrebbe meno ai propri doveri di pubblico ufficiale; se, poi, sanzionasse solo uno dei due automobilisti, la sua condotta apparirebbe ingiustificatamente “parziale”.

Come reagisce l'ordinamento alle inadempienze del vigile urbano?

Certo, se egli tenesse una condotta così discriminatoria si esporrebbe al rischio di accuse di favoritismo, ma questo interesserà solo la sua persona, non eliminerà il fatto che un automobilista è stato multato e l'altro no, perché nessuno, oltre al vigile urbano, ha l'obbligo di controllare, prima che le automobili vengano spostate, che la legge sia fatta rispettare da parte di tutti i cittadini che l'hanno violata.


Supponiamo, adesso, che due imbarcazioni, di notevole stazza, si ancorino al molo di un porto senza aver richiesto le necessarie autorizzazioni; in questo caso l'illecito è penale, poiché come tale il fatto è previsto dall'art. 1161 del Codice della Navigazione.
La Capitaneria di Porto, quindi, dovrà relazionare sul fatto al Pubblico Ministero.
Ipotizziamo che il PM si comporti come il vigile urbano, e cioè che egli eserciti l'azione penale solo contro il comandante di una di quelle due navi, mentre per l'altro decida di non agire.
Per attuare questo disegno egli dovrà richiedere ad un altro soggetto, vale a dire al giudice per le indagini preliminari, di archiviare il caso. Il GIP ha proprio il compito di verificare se, in concreto, vi sia, oppure no, materia che possa interessare il giudice penale.

Come si nota la differenza sta tutta nel “controllo” sull'attività del pubblico ufficiale che ha il dovere di far rispettare la legge nei confronti di tutti i cittadini: nel primo esempio, quello delle automobili, nessuno può sostituirsi al vigile urbano nel sanzionare l'automobilista indisciplinato.
Nella seconda ipotesi, invece, il giudice che ravvisasse scorrettezze potrà imporre al Pubblico Ministero di “rispettare i propri obblighi” e questo sia ordinandogli di indagare, sia imponendogli di portare direttamente il caso all'attenzione di un giudice.

Ecco perché, diversamente dall'opinione di alcuni autorevoli studiosi, può stabilirsi che anche lo svolgimento delle indagini preliminari rientra a pieno titolo nell'obbligo posto dall'art 112 Cost..

6 commenti:

Anonimo ha detto...

L' "essenza" è una cosa, la realtà è un'altra. Come sempre. Di fronte all'arretrato che c'è ora in Italia, come si fa a dire che l'azione penale è ancora "obbligatoria"? Lo è in teoria, ma di fatto E' GIA' FACOLTATIVA, per il semplice motivo che NON CE LA FANNO a fare tutti i processi.

Non di soli "princìpi" vive l'uomo. E neppure la giustizia.

La Redazione ha detto...

Forse, al cospetto della realtà da Lei segnalata, la collettività dovrebbe interrogarsi se non sia il caso di sfoltire l'area dell'illecito penale.

E se non sa compiere questa scelta deve sostenere i maggiori costi dettati dalla necessità di assumere un maggior numero di "vigili urbani".

L'opzione di lasciare al vigile la decisione su quali auto multare e quali no, non sembra una via percorribile.

Così come non avrebbe senso alcuno conservare degli illeciti penali tali solo sulla carta.

E la logica, come la lingua, vengono prima del diritto.

Anonimo ha detto...

Vi è un notevole arretrato penale (non parliamo del civile....).
Verissimo.
Ma diamo uno sguardo ai motivi che hanno causato questo arretrato:
1)pochi giudici (almeno tra i giudicanti visto che non si conosce il numero di quelli che espletano altre funzioni e non sono presenti in aule di udienza);
2) poche risorse umane, spesso non adeguatamente preparate;
3)poche strutture;
4)non adeguate ripartizioni territoriali nè di incarichi;
5)codice deontologico forense assoluta lingua morta (non hanno senso le parole di Alpa che predica bene e razzola male e, naturalmente, ho ampia prova di ciò che dico altrimenti non lo affermerei).
Detto questo c'è da chiedersi: qualsiasi altra riforma, dopo le centinaia poste in essere, avrà qualche efficacia? Per avere efficacia bisogna esprimere una volontà reale indirizzata a realizzare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia. C'è questa volontà in questa compagine politica? Di governo o di opposizione che sia.....a me non pare.....
E allora blocchiamo i processi già pendenti se possono essere definiti con indulto....ma poi? quelli non coperti verranno celebrati? Da chi?
Io credo che prima di discutere di arretrati bisogna analizzare quale volontà esiste di ottenere un buon funzionamento della macchina della giustizia. Solo dopo aver presentato progetti realizzabili si può discutere di cosa fare degli arretrati, spaziando tra depenalizzazioni, abrogazione di norme inutili, organici giudiziari intesi anche nell'individuare il numero di assistenti giudiziari e di commessi, risorse umane ausiliarie.
Vorrei sottoporre un esempio nel processo civile: atto di citazione tra notifica e prima udienza gg. 90; alla prima udienza possono essere richiesti i termini indicati dall'art. 183 c.p.c. VI co.(30+30+20), per sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio, precisare la domanda, articolare mezzi istruttori, replicare;quindi in 170 giorni il procedimento civile ha ormai la sua connotazione.Il giudice provvede sulle pregiudiziali, ammette eventualmente i mezzi istruttori, li raccoglie e decide.In 18 mesi, considerando 4 udienze utili a distanza di 4 mesi, il processo potrebbe concludersi.
I tempi in teoria non sono lunghi, ma di fatto possono diventare anche 5 anni ( se non 8 e anche 10)!
Allora non sono le procedure che non vanno....è altro.
In questo contesto non può discutersi di non obbligatorietà dell'azione penale, ipotesi questa estremamente pericolosa e tendente ad instaurare autentiche dittature. Almeno sulla carta illudiamoci di essere in un regime democratico....
Mathilda

Anonimo ha detto...

Probabilmente sbaglio, ma se esiste un processo pendente, allora l'azione penale e' stata esercitata.. in caso contrario non esisterebbe quel procedimento in corso.

Se i processi non si concludono in tempi ragionevoli, non e' certo colpa dell'azione penale e di chi e' chiamato ad applicarla.. il problema ' che ci sono pochi magistrati in rapporto alle cause da trattare

Sembra pero' che le cose ovvie non riusciamo a vederle

Anonimo ha detto...

Concordo. E' controproducente lasciare in vigore molte ipotesi di reato che potrebbero benissimo esser depenalizzate e la cui sanzione, qualora fosse amministrativa e non penale, sarebbe in concreto assai più afflittiva della pena, con maggior efficacia di prevenzione generale. Non solo è vero che la logica viene prima del diritto: ne costituisce, meglio, un antecedente necessario.

Anonimo ha detto...

Sacrosante parole da parte della redazione nel commento di risposta all'anonimo delle 14,56.
Fa rabbrividire sentire che qualcuno davvero crede sia giusto abolire l'obbligatorietà dell'azione penale (a parte chi lo fa per convenienza, parlo di chi è convinto in buona fede della cosa).
Sarebbe come dire "prego, delinquete. Se siete in dieci a farlo avete il 50 % di probabilità di farla franca, tanto ne processiamo solo 5".
E sappiamo che le percentuali non sono queste.

Ma soprattutto: sulla base di cosa, di quale principio si potrebbe stabilire che un delitto debba essere perseguito e un altro no? Con che coraggio chi di dovere si assume la responsabilità di dire "quello lo indago, quello invece no"???? E chi dovrebbe poi andarlo a dire alle vittime di tali delitti che il loro caso è stato ritenuto meno importante di altri?

Silvia.